Con esecuzione si intende l’attuazione in via coatta del diritto del creditore su beni immobiliari e mobiliari. Questa può essere forzata e forzata in forma specifica. Hanno entrambe a che fare con le obbligazioni che saranno pecuniarie nel primo caso e nel secondo caso quelle di consegnare, di fare e di non fare. In quest’ultima modalità è previsto un’esecuzione coatta di quanto dedotto in prestazione, mentre nelle pecuniarie si provvede al pignoramento dei beni del debitore e alla loro liquidazione. Affinchè possa esserci un’esecuzione è necessario che vi sia un titolo esecutivo che leggitimi il creditore all’azione esecutiva.
Sovraindebitamento e Diritto Fallimentare
A definire il termine sovraindebitamento è l’art. 2 lett. c d.lgs 14/2019 che con questo intende: “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore,