Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari

Con esecuzione si intende l’attuazione in via coatta del diritto del creditore su beni immobiliari e mobiliari. Questa può essere forzata e forzata in forma specifica. Hanno entrambe a che fare con le obbligazioni che saranno pecuniarie nel primo caso e nel secondo caso quelle di consegnare, di fare e di non fare. In quest’ultima modalità è previsto un’esecuzione coatta di quanto dedotto in prestazione, mentre nelle pecuniarie si provvede al pignoramento dei beni del debitore e alla loro liquidazione. Affinchè possa esserci un’esecuzione è necessario che vi sia un titolo esecutivo che leggitimi il creditore all’azione esecutiva.

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