A definire il termine sovraindebitamento è l’art. 2 lett. c d.lgs 14/2019 che con questo intende: “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”. Appare evidente che questo delinei una situazione di crisi o di insolvenza del debitore. Nelle cosidette procedure fallimentari viene sottoposto ad esecuzione l’intero patrimonio di un imprenditore commerciale che si dimostri incapace di far fronte ai debiti conseguiti nei confronti di creditori terzi.
Presupposto necessario affinchè l’esecuzione del patrimonio si verifichi sono la sussistenza della qualità di imprenditore commerciale e non piccolo, il suo stato di insolvenza con importo minimo di 30.000 euro. Una procedura concorsuale in tal senso può svilupparsi in forma di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione controllata.